Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti, ed alla sistemazione completa del medesimo in servizio della R. stazione di granicoltura, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 125,000 (centoventicinquemila). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1912, n. 803
1La L. 6 luglio 1912, n. 803 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione concessa alla Cassa dei depositi e prestiti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 125.000 per l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della Regia stazione di granicoltura in Rieti, e' estesa fino alla somma di L. 155.000 (centocinquantacinquemila)".
Testo in vigore dal 17 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
