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[1]La presente legge e' applicabile nelle nuove Provincie con le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tali norme determineranno le formalita' per la pubblicita' della ipoteca legale anche in deroga alle leggi vigenti e gli opportuni adattamenti alle condizioni locali, estendendo la garanzia a favore degli Istituti di credito fondiario che cola' abbiano sede.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 21 agosto 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUCIANI - TEOFILO ROSSI - PARATORE - BERTONE - ALESSIO.
[6]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
