Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' sempre sufficiente l'autorizzazione del pretore ai legali rappresentanti di persona incapace per riscuotere risarcimento di danni di guerra ed anticipazioni relative nonche' per firmare gli atti riflettenti dette operazioni comprese cambiali e costituzioni di garanzie reali.
[2]I mutui di credito fondiario per la indennita' e per gli altri titoli di cui all'art. 5 non hanno bisogno di autorizzazione giudiziale.
Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
