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[1]Per tutte le anticipazioni concesse dall'Istituto federale sui risarcimenti per danni di guerra i termini per la presentazione di cambiali a certo tempo vista o per la prescrizione dell'azione cambiaria in confronto tanto dei debitori principali quanto dei coobbligati non decorrono durante la liquidazione delle denuncie dei danni di guerra cui si riferiscono e finche' all'Istituto, che ha fatto l'anticipazione, non sia data comunicazione dell'ultimo buono di pagamento od elenco di accreditamento a suo favore, della indennita' liquidata.
[2]Per le cambiali a certo tempo vista, potra' essere omessa la formalita' del protesto, purche' nel precetto venga determinato per il pagamento un termine mai inferiore a quello stabilito nella cambiale a cominciare dalla presentazione.
Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
