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L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, agli effetti del successivo art. 2, e' tenuto a rendere pubbliche mediante inscrizione, a cominciare dalla data di approvazione della presente legge, presso le conservatorie delle Ipoteche nella cui giurisdizione esistono gli immobili ricostruiti o riparati, le anticipazioni gia' concesse o da concedersi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati danneggiati dalla guerra, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-08-21;1233~art1 · fonte del testo

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