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[1]Per le spese, d'ogni genere, relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge e' iscritta in apposito capitolo, che si istituisce nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura a cominciare dall'esercizio finanziario 1921-922, la somma di lire cinquecentomila.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - MICHELI - BONOMI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FERA.
Testo in vigore dal 19 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
