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[1]Gli incoraggiamenti anzidetti avranno normalmente la forma di contributi o sussidi, erogati ad Enti ed istituzioni agrarie, il cui programma per la frutticoltura abbia riportata la previa approvazione del Ministero per l'agricoltura. Questo, tuttavia, potra' dar luogo anche a diretti incoraggiamenti a chicchessia, sotto la forma del pubblico concorso, nonche' potra' per determinati scopi inerenti alla frutticoltura, erogare spese a mezzo di Istituti anche governativi, specializzati, e potra' altresi' creare, in consorzio con Enti od Amministrazioni locali, stazioni sperimentali od altri istituti duraturi, in pro' della frutticoltura.
[2]Per periodi di tempo, fino al quinquennio, a seconda della opportunita' tecnica, il Ministero potra' assicurare la continuita' della erogazione relativa a programmi approvati.
[3]Per ciascun periodo di tempo, come sopra, si scegliera' un dato numero di Provincie, con criterio di preferenza a quelle del Mezzogiorno e delle isole fino alla concorrenza di due terzi del numero delle Provincie scelte per ogni periodo.
[4]Nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, la spesa per la effettuazione delle iniziative adottate, potra' anche essere totalmente a carico del Ministero per l'agricoltura.
Testo in vigore dal 19 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
