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[1]Ferma la facolta' di istituire vivai di piante fruttifere, anche in Consorzio, con altre Amministrazioni, come al decreto-legge 18 febbraio 1917, n. 323, il Ministero di agricoltura incoraggera' lo sviluppo della frutticoltura nelle zone e con le iniziative, i mezzi tecnici e le modalita' a cio' ritenuti adatti.

[2]L'azione potra' anche estendersi agli incoraggiamenti complementari ed indiretti, concernenti la preparazione e lo smercio del prodotto.

Testo in vigore dal 19 maggio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-03;600~art1 · fonte del testo

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