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[1]Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge per le tasse di bollo e sulle concessioni governative (testo unico), 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili con la presente legge.
[2]Per l'accertamento delle contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.
[3]Agli scopritori delle contravvenzioni compete la partecipazione al terzo del prodotto netto delle pene pecuniarie.
Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
