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[1]La licenza di che agli articoli precedenti da rilasciarsi dai prefetti o dai sottoprefetti solo a chi si trovi in regola con le prescrizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno e si trovi inscritto per il commercio attinente alle vendite ed esposizioni di che all'art. 1 della presente legge sui ruoli d'imposta sulla ricchezza mobile, e' soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa a favore dello Stato, da pagarsi in modo ordinario all'ufficio del registro, per le tasse indicate al n. I e con marche per quelle indicate al n. II, prima del rilascio della licenza in ragione della validita' della licenza stessa.
[2]Per vendite ed esposizioni:
[3]I - In alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria dovunque esistenti; oppure in locali pubblici o privati esistenti in Comuni di oltre 30.000 abitanti o nelle stazioni climatiche e balneari, nelle quali sia in vigore la tassa di soggiorno:
[4]Per ogni periodo di 10 giorni o frazioni di 10 giorni lire 100, oltre l'addizionale per i mutilati, combattenti e vedove di guerra.
[5]II - In altri alberghi, locande e pensioni ed in altri locali esistenti in Comuni diversi da quelli contemplati al numero precedente, lire 20, oltre l'addizionale come sopra.
Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
