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Le vendite e le esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive, e di oggetti preziosi soggetti alla tassa di bollo a norma dell'articolo 119 e seguenti della legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), e disposizioni successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai quali pero' notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta, e le vendite fatte nelle sedi di circoli ed associazioni sono soggette a preventive licenze da rilasciarsi dal prefetto della Provincia, o dai sottoprefetti dei circondari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-10;444~art1 · fonte del testo

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