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[1]Nell'articolo 8 di detta legge, alle ultime parole del secondo alinea: «giusta l'art. 13 della legge 27 giugno 1850,» sono sostituite le seguenti: «giusta l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865.»
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 gennaio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Ferrero.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
