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[1]Nell'articolo 7 della legge 17 ottobre 1881, num. 435 (Serie 3ª), che creo' la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali, fra il secondo e l'ultimo periodo del 1° comma, sono intercalati i due periodi seguenti:
[2]«Di piu', anche a questi ultimi e' esteso il beneficio dell'aumento del quinto dovuto agli altri per gli anni di grado, giusta il disposto dell'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865. Il tempo passato in servizio ausiliario sara' valutato per meta', onde raggiungere gli anni di grado necessari ad ottenere il beneficio sopra indicato.»
[3]--------------- Nota Redazionale Il testo dell'articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 25/1/1882, n. 21 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
