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[1]Le nuove inscrizioni dei privilegi e delle ipoteche che siano state effettuate in relazione alle disposizioni transitorie contenute nei due capoversi dell'art. 38 del decreto Legislativo 30 novembre 1865, n. 2606, esteso anche alla provincia romana col Regio decreto 27 novembre 1870, n. 6030, e nell'art. 34 del Regio decreto 25 giugno 1871, n. 284 (Serie 2ª), per le provincie della Venezia e di Mantova, conservano il privilegio e l'ipoteca per 30 anni dalla loro data e non hanno bisogno di essere rinnovate prima della scadenza di questo termine.
[2]Per esserti pero' conservate anche dopo il trentennio bisogna rinnovarlo prima che scorra l'intero termine di anni 30, a senso dell'art. 2001 del Codice civile.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1880 al 16 dicembre 2009
