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[1]Il Governo rimborsera' in oro il mutuo di 44,334,975 22 alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, secondo la convenzione 1° giugno Il rimborso sara' fatto tre mesi prima che cominci il cambio dei biglietti gia' consorziali, di cui all'art. 5, e in ogni caso tre mesi prima che sia stato intieramente eseguito il disposto dell'art. 6.
[2]Nello stesso termine sara' fatto il cambio in oro dei biglietti consorziali rappresentanti il credito di 50 milioni di lire degli Istituti di emissione, a termini dell'art. 5 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
