Art. 8 — null
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[1]I biglietti da lire 5 e 10 che non si fossero presentati per essere cambiati nei nuovi biglietti, elasso il termine di cui sopra, si intenderanno fuori corso, ma saranno convertibili in moneta metallica.
[2]Tutti gli altri biglietti gia' consorziali che non fossero stati annullati nel periodo di tempo suddetto, giusta le prescrizioni degli articoli 5 e 6, si intenderanno fuori corso, e dopo altri 5 anni verranno prescritti a favore dello Stato, se nel secondo quinquennio non saranno stati presentati per essere convertiti in moneta metallica.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
