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[1]Con Reali decreti saranno stabiliti i giorni a partire dai quali i biglietti da centesimi 50 e da lire 1 e 2 entrati nelle Casse del Tesoro non potranno piu' esser messi in circolazione, ed i giorni a partire dai quali i biglietti gia' consorziali dei vari tagli saranno cambiati per gli effetti dell'art. 3 nella Tesoreria centrale e nelle Tesorerie provinciali di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.
[2]Con altri decreti potra' essere autorizzato il cambio anche in altre Tesorerie dello Stato.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
