Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I biglietti gia' consorziali godranno del corso legale in tutto il territorio dello Stato in ogni sorta di pagamento, ma saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale d'oro e di argento, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

[2]Cessera' ogni disposizione restrittiva delle contrattazioni in determinate valute metalliche.

Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art3 · fonte del testo

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