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[1]I biglietti gia' consorziali godranno del corso legale in tutto il territorio dello Stato in ogni sorta di pagamento, ma saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale d'oro e di argento, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
[2]Cessera' ogni disposizione restrittiva delle contrattazioni in determinate valute metalliche.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
