Art. 26 — null
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- b)Per la custodia dei biglietti destinati a servire di scorta;
- c)Pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno piu' corso legale;
- d)Per facilitare le operazioni da farsi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, anche con esenzione di tasse per quelle concernenti le iscrizioni del consolidato.
[2]Parimenti mediante decreti Reali, e previo parere dell'anzidetta Commissione permanente, saranno fatte tutto le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 aprile 1881.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani. L. Miceli.
[7]Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
