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[1]E' istituita una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, presieduta dal Ministro e composta di quattro senatori e quattro deputati eletti dalle rispettive Camere, non che di quattro funzionari dello Stato designati dal Consiglio dei Ministri.
[2]I deputati rimarranno in ufficio anche nel caso di scioglimento della Camera sino a nuove nomine.
[3]La Commissione sara' sentita su tutti i provvedimenti di qualunque natura che potranno occorrere per il ritiro e il cambio dei biglietti, per la sostituzione dei biglietti nuovi ai gia' consorziali, e per l'esame dei regolamenti da emanarsi nelle forme prescritto dall'art. 26.
[4]Detta Commissione vigilera' l'andamento delle relative operazioni, e per mezzo del Ministro del Tesoro ne presentera' al Parlamento, alla fine di ogni anno, una particolareggiata e documentata relazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 10 agosto 1895
