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[1]Nelle principali citta', che saranno indicate per decreto Reale, il Governo promuovera' la istituzione di Stanze di compensazione, alle quali saranno saranno ammessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali delle Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari, e dei principali banchieri per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.
[2]Le norme di questa istituzione saranno determinate per decreto Reale.
[3]--------------- Nota Redazionale Il testo dell'articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/4/1881, n. 85 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
