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[1]Nelle tasse di cui nel precedente articolo sara' compresa anche quella per le relative quietanze.
[2]Per l'applicazione delle tasse e per le cautele e le discipline sull'emissione dei titoli contemplati nel precedente articolo sara' provveduto con decreto Reale.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
