Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli assegni bancari al portatore ed all'ordine, e pagabili a vista o in un termine non maggiore di 10 giorni da quello della presentazione, emessi dagli Istituti legalmente costituiti, o tratti sopra di essi, saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato.

[2]I buoni fruttiferi a scadenza fissa omessi da Istituti legalmente costituiti saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 30.

[3]I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, nominativi od al portatore saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 15 per ogni foglio, salvo il disposto dell'art. 21, n. 29, della legge 15 settembre 1874, numero 2077, per gli Istituti ivi indicati.

[4]Le tasse suddette di 30 e 15 centesimi saranno aumentate del doppio decimo.

[5]--------------- Nota Redazionale Il testo dell'articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/4/1881, n. 85 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art20 · fonte del testo

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