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[1]Il Consorzio consegnera' all'Amministrazione del Tesoro dello Stato, entro il 30 giugno 1881, l'officina in cui si fabbricano i biglietti consorziali con tutte le dotazioni di macchine, utensili, mobili e materie prime o ausiliarie, di cui sara' allora fornita; e le consegnera' inoltre nello stesso termine i biglietti consorziali di nuova fabbricazione, destinati a servire di scorta pel cambio dei biglietti logori.
[2]Il Tesoro dello Stato paghera' al Consorzio l'indennita' che gli fosse dovuta pel valore di costo delle dotazioni onde l'anzidetta officina e' fornita, dedotta la parte gia' ammortizzata, e pel prezzo di stima dei biglietti di nuova fabbricazione consegnati in virtu' del presente articolo, e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.
[3]Tre arbitri, designati uno dal Governo, l'altro dal Consorzio e il terzo dai due primi, stabiliranno in modo inappellabile se ed in quale misura l'indennita' anzidetta sara' dovuta.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
