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[1]La riserva delle Banche di emissione sara' esclusivamente composta di valute metalliche aventi corso legale nel Regno.
[2]I biglietti fiduciari delle Banche dovranno essere cambiati in valuta metallica o in biglietti gia' consorziali.
[3]Il Governo del Re vigilera' affinche' non siano alienate o convertite in argento le riserve d'oro delle Banche di emissione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
