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[1]Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione e' prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme stabilite dall'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª).
[2]Durante il corso legale il Governo avra' facolta' di determinare con decreto Reale la riscontrata fra i sei Istituti d'emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
