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Il divieto fatto agli Istituti di emissione di variare senza autorizzazione del Governo il saggio dello sconto cessera' il giorno in cui comincera' il cambio dei biglietti consorziali di che all'articolo 5, o in cui sara' compiutamente eseguito il disposto dell'articolo 6.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
