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Sino a nuova disposizione, dal giorno in cui comincera' il cambio dei biglietti consorziali in moneta metallica, ed in ogni caso da quello in cui sara' interamente eseguito il disposto dell'articolo 6, i dazi doganali d'importazione saranno pagati in biglietti consorziali o in valuta metallica, esclusa la moneta divisionaria al di la' di lire 100 per ogni pagamento.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
