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Il Governo e' pure autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 24, a procurarsi, coll'uso dei mezzi e risorse di Tesoreria, e mediante anticipazioni sulla vendita depositata, le somme che eventualmente potranno occorrergli per il cambio al portatore ed a vista dei biglietti gia' consorziali che rimarranno in circolazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
