Art. 5
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Coloro che ricusassero di adempiere gli atti o di fornire le notizie domandate nella scheda, o che alterassero scientemente la verita', incorreranno in una ammenda estensibile a lire Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente saranno di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865.
Testo in vigore dal 22 luglio 1881 al 16 dicembre 2009
