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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e per regolare i conseguenti rapporti patrimoniali fra i predetti Comuni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 maggio 2025
