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[1]Restano in vigore le disposizioni della legge 16 marzo 1850, n. 1004, in quanto dalle leggi successive o dalla presente legge non siano modificate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1880.
[4]UMBERTO.
[5]A. MAGLIANI.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. VILLA.
Testo in vigore dal 2 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
