Art. 4
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[1]Nella esecuzione dei collegamenti di cui alla lettera a) dell'art. 1° saranno preferiti quegli enti che anticiperanno l'intera spesa d'impianto. La meta' della spesa verra' restituita senza interessi, ed in misura non superiore a lire venticinquemila per ogni impianto, in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui i lavori saranno compiuti.
[2]L'ammontare complessivo dei rimborsi per ogni esercizio non potra' eccedere la somma di L. 160,000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]CALISSANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
