Art. 3
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[1]Per la posa dei fili telefonici su palificazioni telegrafiche provvede la direzione generale dei telegrafi alla quale l'Amministrazione dei telefoni somministra i materiali ed i fondi occorrenti.
[2]E' data facolta' al Governo di provvedere all'istituzione di uffici telefonici nei comuni capoluoghi di mandamento, attraversati dalle reti telefoniche nazionali.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
