Art. 2
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[1]L'anticipazione di cui al precedente articolo e' estinguibile in quindici annualita' uguali posticipate di lire 288,710.93 ciascuna comprendenti capitale e interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926. Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1911 sara' corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.
[2]La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualita' e gli anzidetti interessi sara' inscritta con decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
