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[1]Delle suddette eccedenze di anticipazioni, e con le modalita' indicate nel precedente articolo, una ulteriore somma di L. 402,622 sara' imputata ad un apposito capitolo, da istituirsi con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio della marina, per il saldo del fondo di scorta per le Regie navi armate da versare al tesoro in base all'art. 12 della legge 20 giugno 1909, n. 366, mediante reintegrazione alla cassa della Direzione di commissariato di Taranto dell'importo delle somme sottratte dal gia' quartiermastro Serafino Licastro.
[2]Tutte le somme che si potranno, in seguito, ricuperare in conto di quelle sottratte, saranno reintegrate al bilancio della marina, in aumento del fondo stanziato per le costruzioni navali.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
