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Le somme provenienti da eccedenze di anticipazioni di esercizi scaduti, da versarsi in tesoreria negli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 per le reintegrazioni di fondi a favore del bilancio della marina, autorizzate con l'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 442, saranno imputate, sino alla concorrenza di L. 510,000, ad un capitolo da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria del bilancio della marina, per il saldo della gestione del «fondo vestiario e spese generali» del Corpo Reale equipaggi, soppresso con la legge 20 giugno 1909, n. 365, e per il pagamento di eventuali crediti di militari in congedo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
