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[1]Gli stipendi ed i relativi aumenti quinquennali per il personale stabile, direttivo, insegnante, di officina, di laboratorio e di segreteria delle scuole ordinate in base alla presente legge, con orario diurno feriale sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.
[2]Gli stipendi del personale delle scuole con orario serale o festivo sono determinati dai rispettivi statuti.
[3]La disposizione dell'art. 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante provvedimenti per la citta' di Roma e' estesa a tutte le scuole ordinate in base alla presente legge.
[4]Gli stipendi portati dalla tabella annessa alla presente legge si applicano dal giorno della pubblicazione del decreto di classificazione delle singole scuole.
[5]Dal giorno stesso comincia a decorrere il primo quinquennio per i successivi aumenti di stipendio.
[6]Il personale che si trova gia' provvisto di uno stipendio superiore a quello normale stabilito dalla tabella conserva la differenza come assegno personale.
[7]E' in facolta' del personale attualmente in servizio di optare per il trattamento ad esso fatto dallo statuto vigente alla data della presente legge nella scuola cui e' addetto.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
