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[1]Ai licenziati delle RR. scuole di 3º grado di carattere industriale e' rilasciato il diploma di perito industriale; a quelli delle RR. scuole commerciali di 3° grado il diploma di perito commerciale.
[2]La licenza delle RR. scuole industriali o commerciali di 3° grado e', rispettivamente, titolo per la iscrizione all'albo dei periti tecnici ed in quello dei periti commerciali compilato dai tribunali.
[3]La licenza delle RR. scuole industriali di 3° grado da' diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico delle pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.
[4]Con decreti reali, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo coi ministri interessati, saranno determinate le condizioni per l'ammissione dei licenziati dalle scuole di 2° grado a carriere tecniche e di officina dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.
[5]Il ministro di agricoltura, industria e commercio prendera' opportuni accordi con gli altri ministri competenti, affinche' nel reclutamento della mano d'opera per lavori da eseguirsi per conto dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, sieno, a parita' di condizioni e requisiti, preferiti i licenziati dalle scuole professionali di 1° grado.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
