Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 gennaio 1915, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 1917, n. 1111, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e per il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati al 31 dicembre 1915".
Il D.L. Luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, convertito senza modificazioni dalla L. 29 luglio 1917, n. 1216, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto del 3 gennaio 1915, n. 4, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati fino al 31 dicembre 1916".
Il D.L. Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 4, e con il decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1049, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917".
Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 4, e con decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1049, 28 dicembre 1916, n. 1882, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati fino al 30 giugno 1920".
Il Regio D.L. 3 giugno 1920, n. 871, convertito senza modificazioni dalla L. 3 giugno 1920, n. 871, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n, 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali, sono prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1922".
Testo in vigore dal 15 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
