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[1]Nei due anni successivi alla promulgazione della presente legge, il ministro accertera' lo stato delle scuole esistenti e le riordinera' in base alla presente legge ed in conformita' delle disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 414, e del regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
[2]Le disposizioni dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414 per la parte riguardante i locali, la loro manutenzione, la fornitura di acqua, l'illuminazione ed il riscaldamento, non sono applicabili alle scuole istituite prima della pubblicazione della presente legge se non in quanto risultino obbligatorie per virtu' dei singoli statuti.
[3]Le scuole che, per le condizioni delle industrie o dei commerci locali o per deficienza di mezzi, non possono assumere il grado che, ai termini della presente legge, ad esse spetterebbe per effetto del loro attuale ordinamento, saranno, col consenso degli enti contribuenti, ordinate come scuole del grado immediatamente inferiore.
[4]In mancanza di accordi cessa, in virtu' della presente legge, l'attuale contributo governativo ad esse accordato; i relativi contributi degli enti locali cessano di aver carattere obbligatorio.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 27 gennaio 1915
