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[1]La disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 513, concernente l'insegnamento agrario ambulante, e' estesa alle scuole professionali.
[2]Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali.
[3]Il pagamento dei contributi stessi e' subordinato alla disponibilita' degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
