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[1]Il sussidio di cui all'art. 1 sara' corrisposto esclusivamente alle seguenti categorie di disoccupati soggetti all'obbligo dell'assicurazione e regolarmente assicurati:
- a)ai lavoratori agricoli;
- b)agli operai ed impiegati smobilitati o inviati in congedo dopo il 1° gennaio 1921;
- c)agli operai ed impiegati i quali, per aver avuto periodi di malattia o di involontaria disoccupazione nei due anni precedenti al mese in cui si verifica la disoccupazione, non possono avere effettuato il versamento dei 24 contributi quindicinali o di un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri;
- d)agli stranieri i quali, allatto della domanda di sussidio, trovandosi in Italia da meno di 12 mesi, non possono avere versato i 24 contributi quindicinali o un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri, sotto la condizione che i loro paesi di origine concedano trattamento di reciprocita' per i cittadini italiani.
[2]Gli assicurati di cui alle lettere b), c) e d) dovranno dimostrare che e' stato eseguito sul loro conto il versamento di tutti i contribuii di assicurazione durante i periodi nei quali sono stati occupati nel biennio precedente al mese in cui si verifica la disoccupazione.
Testo in vigore dal 15 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
