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Nel periodo 10 aprile-30 giugno 1922 i sussidi di cui alla presente legge saranno corrisposti per un massimo di 30 giornate, senza pero' che possa essere superato, nel complesso, per ciascun sussidiato, il massimo di 45 giornate di sussidio entro il 1° semestre 1922, tenuto conto dei sussidi gia' percepiti in base al decreto-legge 5 gennaio 1922, n. 3.
Testo in vigore dal 15 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
