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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni della legge 30 maggio 1875, n. 2531 (Serie 2ª), relativa all'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, sono prorogate sino al 31 gennaio 1882.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 febbraio 1881.
[10]UMBERTO.
[11]B. Cairoli. T. Villa.
[12]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
