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[1]Il piu' lungo periodo d'esenzione accordato con la presente legge va esteso anche alle case popolari ed economiche, che abbiano gia' goduto l'esenzione concessa dalle leggi indicate, sempre che' continuino a persistere anche per tale periodo le condizioni prescritte per usufrire della esenzione medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 28 luglio 1914 al 20 febbraio 1917
