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[1]Il piu' lungo periodo d'esenzione accordato con la presente legge va esteso anche alle case popolari ed economiche, che abbiano gia' goduto l'esenzione concessa dalle leggi indicate, sempre che' continuino a persistere anche per tale periodo le condizioni prescritte per usufrire della esenzione medesima.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Rava.

[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo in vigore dal 28 luglio 1914 al 20 febbraio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-19;727~art3 · fonte del testo

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