Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il beneficio dell'esenzione decennale accordato dagli articoli 6 e 7 dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, concernente provvedimenti per la citta' di Roma, venuto a cessare col giorno 18 aprile 1914, e' prorogato per tutti quei fabbricati la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla detta data, e compiuta non oltre sei dal giorno di pubblicazione della presente legge.

[2]I proprietari di stabili, per usufruire del beneficio dell'esonero, dovranno dimostrare, non soltanto che ciascun alloggio e' affittato a non piu' di L. 1200 all'anno, ma anche che il reddito annuo complessivo degli alloggi non supera la somma di L. 200, moltiplicata per il numero dei vani destinati ad abitazione o a cucina, quale risulta dal progetto approvato dall'Ispettorato edilizio e depositato presso il Comune.

Testo in vigore dal 28 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;727~art1 · fonte del testo

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