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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La legge 25 dicembre 1892 n. 729, concernente la facolta' di emettere biglietti di Banca, pagabili a vista ed al portatore ed il corso legale dei detti biglietti, e' prorogata fino al 30 giugno 1893.
[8]Cessara' ogni effetto della presente qualora la legge sul riordinamento degli Istituti di emissione fosse promulgata prima del termine predetto.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 30 marzo 1893.
[11]UMBERTO.
[12]Lacava. Grimaldi.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
