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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio, e' prorogata fino al 31 dicembre 1898.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1896.
[9]UMBERTO.
[10]G. Costa.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1896 al 16 dicembre 2009
