Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

[5]Articolo unico.

[6]La durata delle attuali Convenzioni pei servizi postali marittimi fissata con la legge del 30 giugno 1892 n. 318, e' prorogata a tutto il 30 aprile 1893. 1

[7]Cessera' ogni effetto della presente qualora la legge di approvazione delle nuove Convenzioni fosse promulgata prima di detto giorno.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 14 marzo 1893.

[10]UMBERTO.

[11]Finocchiaro - Aprile. Lacava. Grimaldi.

[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 7 maggio 1893, n. 272

1

Il Regio Decreto 7 maggio 1893, n. 272 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata delle vigenti convenzioni pei servizi postali marittimi, fissata colla legge del 14 marzo 1893 n. 131, e' prorogata al giorno in cui andranno in vigore le convenzioni annesse colla legge in data 22 corrente n. 195, e non oltre l'anno in corso".

Testo in vigore dal 25 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1893

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1893 al 25 giugno 1893.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 7 maggio 1893, n. 272

    Il Regio Decreto 7 maggio 1893, n. 272 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata delle vigenti convenzioni pei servizi postali marittimi, fissata colla legge del 14 marzo 1893 n. 131, e' prorogata al giorno in cui andranno in vigore le convenzioni annesse colla legge in data 22 corrente n. 195, e non oltre l'anno in corso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-03-14;131~art1 · fonte del testo

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